Il Codice etico e di buona condotta è un codice di comportamento cui hanno l’obbligo di attenersi e conformarsi coloro che, a qualsiasi titolo, fanno parte dell’Associazione della Croce Rossa Italiana e agiscono in essa, con l'obiettivo di promuovere la dignità delle persone in ogni luogo.
Qualsiasi azione non può prescindere dal rispondere positivamente alle seguenti domande:
Il codice etico è finalizzato alla realizzazione di un sistema di azione teso a garantire procedure e comportamenti volti a prevenire attività illegittime o illecite, a migliorare l’efficienza, l’efficacia, la trasparenza dell’azione amministrativa e la qualità della regolazione, a soddisfare i bisogni della collettività, informando la stessa dei comportamenti che può attendersi da chiunque opera per conto della Croce Rossa Italiana.
"Mettere al centro l'essere umano è da sempre il nostro imperativo. Da oggi lo facciamo con nuovi strumenti, maggiore forza e unità. E con un unico importate obiettivo: assistere un numero crescente di persone che sono vulnerabili a causa dei molteplici cambiamenti sociali, economici e ambientali in atto".
Con queste parole il Presidente della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, avv. Francesco Rocca ha presentato a fine 2018 la Strategia 2018 – 2030 della Croce Rossa Italiana.
Richiamando di seguito i passi più significativi della Strategia con riferimento ai Principi e Valori Umanitari ed il Diritto Internazionale Umanitario, si legge che: “La CRI ricopre un ruolo unico in Italia quale ausiliaria dei pubblici poteri nel campo umanitario […]. Questo speciale ruolo istituzionale, che deriva dalle Convenzioni di Ginevra, ci impone di rafforzare la trasparenza, la credibilità e l’affidabilità della nostra azione sociale e umanitaria, nonché di consolidare un’immagine positiva dell’Associazione, valorizzando il suo impegno a stimolare il cambiamento sociale.”
Ed ancora: “La CRI s’impegna a far rispettare e promuovere tra i suoi volontari e il personale i Principi Fondamentali e i Valori Umanitari in tutti i suoi interventi e attività. Nel nostro lavoro quotidiano mettiamo al centro le necessità ed i diritti di coloro che non hanno voce, allo scopo di contribuire attivamente a promuovere la dignità umana e la cultura della non violenza e della pace. Con le sue azioni di Diplomazia Umanitaria, la CRI si schiera costantemente a favore delle persone in situazione di vulnerabilità al fine di proteggere la dignità umana di tutti gli individui. […] La CRI condivide con gli altri membri del Movimento il mandato istituzionale di diffondere il Diritto Internazionale Umanitario, i Principi Fondamentali e i Valori Umanitari. A tal fine, l’Associazione lavora in rete con tutte le componenti del Movimento, nonché con le Università, gli Ordini professionali ed i gruppi di esperti, per rimanere sempre aggiornata sugli ultimi orientamenti e sviluppi del Diritto Internazionale Umanitario e mantenere una solida cooperazione tramite lo scambio di buone pratiche.
È importante sfruttare le innovazioni tecnologiche per fare conoscere alle persone il Diritto Internazionale Umanitario e i Principi Fondamentali: l’impegno della CRI punterà a colmare il divario tra la conoscenza teorica della legge e gli strumenti di formazione pratici, quali ad esempio il materiale didattico su supporto digitale”.
Il toolkit (documento integrale in versione italiana e in versione breve, poster) per la diffusione della Strategia è online.
Ora sta a noi guidare il cambiamento. Insieme si può!
Regolamento sull'uso dell'emblema, dei patrocini e manuale di comunicazione
Il nuovo Regolamento sull'uso dell'emblema, dei patrocini e manuale di comunicazione istituzionale è è uno strumento fondamentale che si rivolge a tutti i soci e dipendenti dell'Associazione della Croce Rossa Italiana con lo scopo di definire gli elementi e le linee guida che devono caratterizzare l'uso dell'emblema, dei patrocini e la comunicazione istituzionale.
Il manuale si offre perciò come un vero e proprio strumento di lavoro che intende assicurare omogeneità e standardizzazione nei processi di comunicazione attraverso una razionalizzazione delle diverse modalità operative attualmente adottate dalle singole realtà territoriali della CRI Per Identità Visiva si intende l'insieme di tutti gli elementi che costituiscono l'immagine della CRI.
Essi rappresentano il linguaggio stesso della CRI contribuendo a rafforzarne l'unità. Il manuale operativo nasce con l'obiettivo di garantire l'armonizzazione dei flussi di comunicazione interna ed esterna della CRI La comunicazione istituzionale, infatti, non deve essere soltanto pianificata e programmata, ma soprattutto condivisa e ciò si realizza mediante il coordinamento degli elementi e degli strumenti dell'immagine.
Il manuale elenca tutti gli elementi che costituiscono gli standard grafici istituzionali e definisce le modalità di applicazione e le tecniche per una corretta personalizzazione. Il documento contiene le linee guida che riguardano il Logotipo e il Materiale Istituzionale, nonché i modelli relativi alla documentazione da utilizzare per la comunicazione interna ed esterna dell'Ente.
Una sezione è specificamente dedicata al Web e ai social, essendo ormai un importante e irrinunciabile veicolo per promuovere l'immagine e la conoscenza della CRI in Italia e nel mondo.
La Croce Rossa Italiana, fondata il 15 giugno 1864 ed eretta originariamente in corpo morale con Regio Decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, è un’Associazione senza fini di lucro che si basa sulle Convenzioni di Ginevra del 1949 e sui successivi Protocolli aggiuntivi, di cui la Repubblica Italiana è firmataria.
I principi del diritto internazionale umanitario sono rispettati in ogni tempo dall'Associazione della Croce Rossa Italiana e ne guidano l’opera. La Croce Rossa Italiana rispetta ed agisce in conformità ai Principi Fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (brevemente: “Movimento”), adottati dalla XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa e riaffermati dalla XXV Conferenza Internazionale della Croce Rossa.
La Croce Rossa Italiana, è persona giuridica di diritto privato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 28 settembre 2012 e ss.mm. ii e del Libro Primo, titolo II, capo II, del codice civile. L'Associazione è di interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, nonché posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica.
La Croce Rossa Italiana è ufficialmente riconosciuta dalla Repubblica Italiana con il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 quale Società volontaria di soccorso ed assistenza, ausiliaria dei poteri pubblici in campo umanitario, in conformità alle Convenzioni di Ginevra ed ai successivi Protocolli aggiuntivi, e quale unica Società Nazionale della Croce Rossa autorizzata ad esplicare le sue attività sul territorio italiano.
L’obiettivo principale della Croce Rossa Italiana è quello di prevenire ed alleviare la sofferenza in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale o opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace.
I soci della Croce Rossa Italiana, attraverso un sistema di rappresentanza, ne determinano la politica, la strategia, gli obiettivi e gli organi di governo. Tramite i suoi membri, la Croce Rossa Italiana individua i bisogni e fornisce assistenza in maniera imparziale. I soci della Croce Rossa Italiana si distinguono in volontari, sostenitori, benemeriti e onorari.
Tra gli emblemi previsti dalle Convenzioni di Ginevra e dai successivi Protocolli aggiuntivi, la Croce Rossa Italiana adotta come proprio la croce rossa su fondo bianco.Tale emblema, posto all'interno di due cerchi concentrici di colore rosso, tra i quali è riportata la scritta “Convenzione di Ginevra 22 agosto 1864”, e sempre abbinato alla scritta per esteso “Croce Rossa Italiana”, ne costituisce il logotipo identificativo.
A Monchio delle Corti dal 1974
Volendo porre rimedio alla difficile situazione dell'Alto Appennino, lontano da qualsiasi struttura sanitaria, si ritiene doveroso approntare mezzi idonei sia al prestare i Primi Soccorsi che ad eseguire trasporti sanitari, pertanto nel 1974 Fondatori della delegazione sono Caste Orlando e Don Agnesini Euclide.
Saranno poi tanti i Monchiesi e non solo a prestare servizio, tra i più assidui vanno rammentati Zanni Umberto, Monardi Carlo, Don Romano Orlandini, Bacchieri Cortesi Olisto, Barlesi Giovanni e molti altri.
La Delegazione ha inizialmente sede nei locali della trattoria “Da Berto”, per spostarsi poi in centro nei locali della Banca e quindi nella Sala Don Bosco; dal 1996 vengono approntati quale sede alcuni locali della casa protetta “Val Cedra”.
Nel corso del 2017 la sede della Delegazione è stata spostata nei locali siti in Piazza Don Bosco 1.
EVENTI SIGNIFICATIVI
Piena del Po
Alluvione in Toscana, Aulla (MS)
Terremoto in Emilia
A Parma ininterrottamente dal 1866
Le Delegazioni Provinciali di Parma
Il conflitto che scoppia, nel febbraio 1864, tra la Prussia e la Danimarca, in occasione del quale agiscono per la prima volta le nascenti Società Nazionali di Soccorso, evidenzia le difficoltà frapposte dai governi al loro operare, ostacoli che possono essere superati solo attraverso l'assunzione di un serio impegno da parte degli Stati circa la protezione da assicurare al personale ed alle strutture destinate alla cura dei feriti.
Il riconoscimento ufficiale dell'attività delle Società di Soccorso deve quindi avvenire mediante la conclusione di un trattato internazionale.
Il governo svizzero offre il proprio appoggio all'iniziativa convocando, l'8 agosto 1864, una Conferenza diplomatica alla quale partecipano i rappresentanti di 12 governi, compresi gli Stati Uniti, unica Potenza non Europea rappresentata.
La Conferenza si conclude, il 22 agosto 1864, con l'adozione della prima "Convenzione di Ginevra per il miglioramento della sorte dei feriti in campagna".
Il documento, composto da dieci articoli, garantisce neutralità e protezione alle ambulanze e agli ospedali militari, al personale delle equipes sanitarie e al materiale utilizzato. La protezione viene estesa anche alla popolazione civile che si adoperi per i soccorsi ai feriti.
La croce rossa su sfondo bianco viene adottata quale simbolo di protezione e neutralità riconosciuto a livello internazionale.L'emblema, privo di significato religioso, è scelto invertendo i colori federali della bandiera svizzera, in omaggio al paese ospitante.
Viene stabilita, inoltre, la regola fondamentale secondo la quale "i militari feriti o malati saranno raccolti e curati, a qualunque nazione appartengano".
La prima Convenzione di Ginevra del 1864, dettando norme atte, per quanto possibile, a rendere meno crudele la guerra e riconoscendo la dignità della persona umana e la neutralità del ferito di guerra, costituisce un passo decisivo nella storia del Diritto Internazionale Umanitario.
Nel periodo successivo all'adozione della Convenzione del 1864 e man mano che gli Stati ne ratificano il testo, vengono create numerose Società Nazionali della Croce Rossa, anche in Stati non appartenenti all'area culturale europea. La collaborazione fra le diverse Società Nazionali viene agevolata dall'organizzazione di Conferenze periodiche non istituzionalizzate alle quali prendono parte, insieme ai delegati delle Società Nazionali e del Comitato, i rappresentanti delle potenze parti alla Convenzione di Ginevra.
La prima Conferenza si tiene a Parigi nel 1867, e ad essa ne seguono altre, ma ad intervalli non regolari a causa delle ricorrenti crisi belliche. Il conflitto fra Austria e Prussia del 1866 ed ancor più la guerra del 1870 tra Francia e Prussia, mostrano i primi risultati positivi. In occasione del conflitto franco-prussiano, per la prima volta nella storia militare, entra in funzione un organismo internazionale che si occupa di comunicare con le famiglie dei soldati feriti o caduti in battaglia; il Comitato Internazionale può inviare nei campi di prigionia, sebbene questa attività non sia ancora ufficialmente fra le sue prerogative, suoi Delegati.
Sarà, infatti, in occasione della IX Conferenza Internazionale di Washington del 1912, che il Comitato Internazionale viene incaricato di assicurare i soccorsi ai prigionieri di guerra mediante l'intermediazione di delegati neutrali accreditati presso i governi interessati.
Il Diritto Internazionale Umanitario
Con la Convenzione di Ginevra del 1864 si fanno spazio, nel Diritto internazionale umanitario, dei principi umanitari che si affermeranno a livello internazionale molto velocemente.
Da questo momento risultano garantite le attività delle Società Nazionali di soccorso che, sotto l'emblema della croce rossa, sono destinate ad agire come servizio ausiliario della sanità delle forze armate. Se è vero da un lato che il Diritto internazionale umanitario ha subito grandi sviluppi da quella prima Convenzione è anche vero che questi non sono altro che l'aggiornamento e l'ampliamento dei principi universali essenziali stabiliti dalla stessa.
I principi della Convenzione di Ginevra del 1864 sono, infatti, riconfermati ed ampliati della "Dichiarazione internazionale concernente le leggi e gli usi della guerra", ripresi poi nei testi dell'Aja del 29 luglio 1899, nei quali viene adottata, tra l'altro, una convenzione per l'adattamento dei principi sottoscritti nel 1864 alla guerra marittima.
Una serie di convenzioni relative ai conflitti armati - guerra terrestre, marittima, neutralità, ecc. - viene adottata all'Aja il 18 ottobre 1907.
La prima guerra mondiale evidenzia le lacune delle norme fino ad allora formulate e nel 1929 vengono adottate due convenzioni, una per il trattamento dei prigionieri di guerra, l'altra per migliorare la protezione dei feriti e dei malati sulla base della passata esperienza.
Durante la seconda guerra mondiale la sorte delle persone coinvolte nelle ostilità, ed in particolare della popolazione civile, è tragica. Alla fine del conflitto si avverte fortemente l'esigenza di rivedere le convenzioni vigenti e nel 1946, convocata dal Consiglio Federale Svizzero, si riunisce a Ginevra una Conferenza diplomatica che, il 12 agosto 1949, adotta quattro convenzioni. Regole precise proteggono gli internati civili, i diritti e i doveri di una Potenza occupante sono chiaramente stabiliti, sono vietate le rappresaglie e le deportazioni.
Con queste gli Stati firmatari si impegnano a curare amici e nemici senza alcuna distinzione, a rispettare l'essere umano, la dignità della donna, i diritti della famiglia, i costumi, le convinzioni religiose; a vietare trattamenti disumani o degradanti, la cattura di ostaggi, gli stermini, la tortura, le esecuzioni sommarie, il saccheggio, gli atti di violenza e la distruzione indiscriminata dei beni privati.
I delegati del Comitato Internazionale della Croce Rossa vengono autorizzati a visitare i campi di prigionieri di guerra, gli internati e ad intrattenersi con i detenuti senza testimoni.
Il 4 maggio del 1954 viene adottata all'Aja una "Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato". Il 10 dicembre del 1976 le Nazioni Unite adottano una "Convenzione sul divieto di utilizzare tecniche di modifica dell'ambiente naturale per scopi militari o per qualsiasi altro scopo ostile".
Nel 1977, una nuova Conferenza Diplomatica adotta due "Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 1949" destinati appunto a completare le norme di protezione previste dalle quattro Convenzioni di Ginevra.
Il 10 ottobre del 1980 viene adottata a Ginevra una "Convenzione sul divieto e la limitazione dell'impiego di talune armi classiche" che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato.